(Il Testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

Sent.N.  188/2001

Ric. N. 403/94

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

sul ricorso n. 403/94, proposto da …… (omissis) ….., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Spanedda, Carlo Di Tucci e Raffaele Di Tucci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, in Cagliari, via Pessina n.9;

 

contro

 

l'Università degli studi di Sassari, in persona del Magnifico Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Picozza e dall'avvocato Carlo Dore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari via Alghero n.35;

 

per la condanna

 

dell'amministrazione universitaria al pagamento dell'istituto dell'incentivazione e produttività prevista dal d.p.r. 270/87 e dal d.p.r. 384/90, con riferimento al periodo dal primo gennaio 1986 al 31 dicembre 1993; nonché al pagamento dell'indennità sanitaria dovuta in applicazione del d.p.r. 28 novembre '90 come previsto dall'articolo 102 del d.p.r. 382/80 per il periodo dal primo luglio 1988 al 31 dicembre 1993.

 

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione universitaria;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 16/01/2001 il Consigliere Marco Lensi;

     Uditi altresì l'Avv.Giorgio Spanedda per i ricorrenti e l'avv. Giovanni Dore, su delega, per l'Università;

 

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

 

 

 

F A T T O

 

     Col presente ricorso gli istanti, dipendenti dell'Università degli studi di Sassari, adibiti ad attività assistenziale in quanto operanti in strutture universitarie convenzionate con l'unità sanitaria locale, hanno avanzato le richieste indicate in epigrafe, lamentando che illegittimamente l'amministrazione universitaria non ha provveduto al pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti in forza dell'istituto dell'incentivazione e produttività con riferimento al periodo dal primo gennaio 1986 al 31 dicembre 1993, nonché delle ulteriori somme spettanti a titolo di indennità sanitaria, relativamente al periodo dal primo luglio 1988 al 31 dicembre 1993.

Concludono per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso di cui si chiede pertanto il rigetto. Si eccepisce in subordine l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti alle somme richieste.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2001, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DI R I T T O

 

     Col presente ricorso gli istanti, dipendenti dell'Università degli studi di Sassari, adibiti ad attività ambulatoriale ed assistenziale, in quanto operanti in strutture universitarie convenzionate con l'unità sanitaria locale, chiedono la condanna dell'amministrazione universitaria al pagamento dell'istituto dell'incentivazione e produttività previsto dal d.p.r. n. 270/87 e dal d.p.r. n. 384/90, con riferimento al periodo dal primo gennaio 1986 al 31 dicembre 1993; nonché al pagamento dell'indennità sanitaria dovuta in applicazione del d.p.r. 28 novembre 1990, come previsto dall'articolo 102 del d.p.r. n. 382/80, per il periodo dal primo luglio 1988 al 31 dicembre 1993.

     Deve, in primo luogo, riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo, posto che le controversie in ordine all'attività svolta dal personale medico e non medico, dipendente da strutture pubbliche, in regime di cosiddetto plus orario, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo successivo al primo gennaio 1986, data di decorrenza degli effetti economici del d.p.r. n. 270 del 20 maggio 1987, che ha configurato il regime suddetto come istituto particolare del rapporto di pubblico impiego (Cassazione, sezioni unite, n. 5971 del 22 giugno 1994).

     Poiché nel caso di specie le richieste avanzate dai ricorrenti concernono periodi successivi alla predetta data del primo gennaio 1986; ribadito che a decorrere dalla suddetta data iniziale della nuova disciplina collettiva della materia, dettata dal d.p.r. n. 270 del 1987 ed anche nella vigenza del successivo accordo di categoria approvato col d.p.r. 28 novembre 1990 n. 384, l'anzidetta attività costituisce una delle modalità di svolgimento dell'unico rapporto di impiego pubblico intercorrente con l'amministrazione di appartenenza, non può che ribadirsi la spettanza della controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

     Deve essere, inoltre, disattesa la richiesta dell'amministrazione resistente di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e della Regione, nella loro qualità di obbligati principali, posto che la relazione che intercorre tra la Regione, l'A.U.S.L. e l'Università è di natura esclusivamente finanziaria (per la dotazione dei fondi) e non modifica il rapporto obbligatorio esistente fra amministrazione d'appartenenza e dipendente, per cui qualsiasi rivendicazione economica può essere richiesta giudizialmente con la chiamata in causa del solo datore di lavoro propriamente inteso, il quale avrà l'onere di attivare (ai fini della rivalsa) il rapporto di provvista che gli consente di porre a carico di altro soggetto l'onere finanziario.

     Tale aspetto non interferisce, comunque, sulla legittimazione passiva, essendo il contraddittorio già perfetto con l'instaurazione del giudizio e la chiamata in causa dell'amministrazione universitaria.

     Il ricorso, nella parte concernente la richiesta del pagamento dell'istituto dell'incentivazione e produttività prevista dal d.p.r. n. 270/87 dal d.p.r. 384/90, con riferimento al periodo dal primo gennaio 1994 al 30 giugno 1995, è inammissibile.

     Come emerge dalla disciplina dettata dai d.p.r. 25 giugno 1983 n. 384, 20 maggio 1987 n. 270 e 28 novembre 1990 n. 384, la materia del servizio in plus orario di dipendenti del servizio sanitario nazionale ed equiparati (quali i dipendenti universitari preposti allo svolgimento di funzioni assistenziali), fa capo ad un potere autoritativo che consente all'amministrazione datrice di lavoro di scegliere se, ed entro quali limiti, autorizzare lo svolgimento di tale attività.

     Pertanto, la situazione soggettiva dei suddetti dipendenti in ordine al servizio da svolgere in regime di plus orario, assurge al rango di diritto soggettivo solo a seguito del positivo esercizio di detto potere, mentre anteriormente a tale momento, non sono riscontrabili che posizioni di interesse legittimo, con conseguente inammissibilità, in questa fase, di azioni di accertamento e  di condanna ( cfr. Consiglio di Stato, quinta sezione, 27 novembre 1989 n. 762, T.A.R. Sardegna n. 1580 del 16 dicembre 1996).

     E', infatti, ormai principio consolidato (a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione quinta n. 862 del 12 luglio 1996) che, per il periodo successivo al primo gennaio 1986, la copertura finanziaria costituisca un limite vincolante per le prestazioni lavorative in plus orario rese a favore di una unità sanitaria locale, in quanto la relativa attività deve essere retribuita esclusivamente attraverso la ripartizione dei fondi aventi tale destinazione, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 348 del 25 giugno 1983, degli artt. 66 e 67 del d.p.r. n. 270 del 20 maggio 1987 e degli artt. 126 e seguenti del d.p.r. n. 384 del 28 novembre 1990.

     Resta fermo che la programmazione delle ore di lavoro effettuabili avviene in via preventiva, in relazione alle finalità incentivanti perseguite, mentre il fondo da distribuire, è costituito dall'apposito finanziamento regionale, che viene esattamente quantificato e reso disponibile solo al consuntivo. Ne consegue che solo al consuntivo è noto l'importo spettante a ciascun dipendente, trattandosi appunto di retribuzione incentivante, subordinata al raggiungimento di determinati livelli quantitativi di produttività.

     Poiché, nel caso di specie, l'amministrazione universitaria, sul punto non smentita dai ricorrenti, ha negato di avere mai autorizzato lo svolgimento di prestazioni in regime di plus orario; ribadito che l'esercizio di fatto dell'attività in questione non è idoneo ad attribuire posizioni di diritto soggettivo azionabili in questa sede; non può che rilevarsi che nella fattispecie sono ravvisabili  soltanto posizioni di mero interesse legittimo, insuscettibili, come tali, di formare oggetto di accertamenti dichiarativi e di pronunce di condanna, con conseguente inammissibilità del presente ricorso in tale parte.

     Fondato risulta, invece, il presente ricorso nella restante parte in cui si chiede il pagamento dell'indennità sanitaria dovuta in applicazione del d.p.r. 28 novembre 1990 come previsto dall'articolo 102 del d.p.r. n. 382/80 per il periodo dal primo luglio 1988 al 31 dicembre 1993.

     Deve rilevarsi che la spettanza dell'indennità perequativa fra personale universitario e personale delle unità sanitarie locali di pari mansioni è espressamente sancita dall'articolo 31 del d.p.r. n. 761/79, principio da ritenersi suscettibile di immediata applicazione.

     La fondatezza della pretesa è già stata riconosciuta da questo tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna n. 1324 del 3 ottobre 1996,  n. 559 del 15 maggio 1993 e n. 1457 del 27 ottobre 1997), con l'affermazione della sussistenza del diritto alla corresponsione dei compensi previsti dalla legge n. 200/74, dall'articolo 31 del d.p.r. n. 761/79 e dall'articolo 102 del d.p.r. n. 382/80.

     Il collegio non intende discostarsi da tale orientamento, in quanto lo svolgimento di attività assistenziale da parte del personale assegnato alle strutture universitarie convenzionate è l'elemento sostanziale per il riconoscimento dell'indennità.

     Quando il dipendente universitario risulti incardinato, (e nel caso di specie tale elemento è incontestato), in strutture operative che adempiono alla peculiare funzione dell'attività assistenziale, il trattamento economico deve corrispondere a quello spettante al personale di pari funzioni, mansioni ed anzianità delle unità sanitarie locali.

     Una diversa remunerazione non è ammessa dalle norme citate (articolo 31 del d.p.r. n. 761/79 e articolo 102 del d.p.r. n. 382/80) che impongono la corresponsione, in tali casi, dell'indennità perequativa.

     Ritenuto infine che, nel caso di specie, non sia maturata la prescrizione neppure parziale del diritto dei ricorrenti alle somme in questione, in considerazione sia del periodo per il quale si richiedono tali somme, sia dell'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione quinquennale, sia degli atti prodotti in giudizio con cui è stata interrotta la prescrizione medesima, il ricorso in tale parte in cui si chiede pagamento dell'indennità perequativa deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna dell'amministrazione universitaria al pagamento delle relative somme con rivalutazione monetaria e interessi legali, dedotte le anticipazioni già corrisposte ai ricorrenti, demandandosi all'amministrazione medesima i necessari conteggi.

     Stante la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

 

       definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e nella restante parte lo accoglie e, per l'effetto condanna l'amministrazione universitaria al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate in motivazione con interessi legali e rivalutazione monetaria.

 

      Spese compensate.

 

   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

     Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 16/01/2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

 

Alberto Manlio Sassu, presidente;

 

Manfredo Atzeni, consigliere;

 

Marco Lensi, consigliere, Estensore.

 

 

Depositata in segreteria oggi  27/02/2001                            Il Direttore di Segreteria